Pandemia / La sentenza

Uscì di casa durante il lockdown, la sanzione è annullata

Accolto il ricorso di un 40enne che si era spostato dalla propria residenza “senza motivi di necessità o urgenza” e per questo sanzionato dagli agenti della Forestale nel corso di un controllo lungo un sentiero vicino all'abitato di Dro. Erano le 8.20 del mattino del 5 aprile 2020

di Marica Viganò

TRENTO. Era marzo 2020 quando, per l'emergenza pandemica, il governo dispose la chiusura delle attività economiche e delle scuole. Tutti a casa, con possibilità di uscire per le emergenze e per fare due passi (magari anche una corsetta) solo "in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di 1 metro da ogni altra persona", come riportato nell'ordinanza del ministero della Salute.

Su cosa si intendesse per "prossimità" il presidente della Provincia Maurizio Fugatti non aveva fatto chiarezza: per questo motivo, non essendo specificata la distanza entro cui muoversi, il giudice di pace ha accolto il ricorso di un quarantenne. Con la motivazione che si era spostato dalla propria residenza "senza motivi di necessità o urgenza", l'uomo era stato sanzionato dagli agenti della Forestale nel corso di un controllo lungo un sentiero che si trova vicino all'abitato di Dro. Erano le 8.20 del mattino del 5 aprile. La multa, pari a 400 euro, gli era stata contestata successivamente, con verbale di data 14 aprile in cui i forestali evidenziavano che l'uomo si trovava "non in prossimità della propria abitazione" e "in assenza di un giustificato motivo (esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute)".

Assistito dall'avvocato Alessandro Seghetta, il quarantenne ha presentato ricorso in cui specificava che il luogo in cui era stato fermato era a meno di 500 metri dalla sua abitazione, a fronte della contestazione di una distanza di 750 metri. "Ad avviso del Giudicante - scrive nella sentenza il giudice di pace di Riva del Garda Marcello Mancini - l'espressione contenuta nell'ordinanza ministeriale "in prossimità dell'abitazione", individua un comportamento "in bianco" che rimanda alle interpretazioni degli uffici preposti, ovvero Sindaci, Regioni, Prefetture e, quindi, ad atti di rango inferiore. E detti provvedimenti amministrativi si sono rivelati fortemente discordanti sull'intero territorio nazionale".

Qualche esempio: se il sindaco di Cremona aveva stabilito che l'attività motoria era possibile entro 300 metri da casa, per il primo cittadino di Colleferro, in provincia di Roma, la prossimità era da intendere a 500 metri, mentre a Torino era un chilometro.

Pur valutando legittimi sia il ricorso del cittadino che le modalità con cui è stata contestata la violazione, "è da ritenere che l'estrema discrezionalità nell'interpretazione della normativa richiamata, ha reso verosimile una confusione nei cittadini su quale effettivamente fosse il raggio di azione entro il quale si potesse effettuare tale attività motoria" si legge nella sentenza.

Il giudice di pace di Riva del Garda Marcello Mancini ha dunque accolto il ricorso del quarantenne e annullato l'ordinanza del Commissariato del Governo, compensando le spese di giudizio.

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