Salute / Covid

Obbligo di vaccino per i sanitari: cambiano le regole, ecco le prossime scadenze

Chi deve fare la terza dose e chi invece basta che abbia la prima e il richiamo: dopo 9 mesi dalla somministrazione invece che 12

TRENTO. Dal 4 all’8 dicembre i centri vaccinali dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari saranno aperti in via eccezionale dalle 6 alle 24 con l’obiettivo di arrivare a immunizzare oltre 100mila trentini. Con il decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021 sono state definite le prossime scadenze in materia di "obbligo vaccinale". Inoltre, a decorrere dal 15 dicembre 2021 la certificazione verde Covid-19 che attesta l’avvenuto completamento del ciclo vaccinale primario ha validità di 9 mesi anziché 12 come prevista da precedente normativa. Qui di seguito si riportano le regole per l'ambito sanitario, socio sanitario e socio assistenziale.

Professionisti sanitari
Dal 15 dicembre 2021, i professionisti sanitari sono obbligati a sottoporsi alla dose di richiamo (cosiddetta III dose) se passati i 9 mesi dalla seconda dose. L’avvenuta dose di richiamo rappresenta requisito essenziale per l’esercizio della professione.

Operatori di interesse sanitario (OSS – ASO – massofisioterapisti)
Dal 15 dicembre 2021, gli operatori di interesse sanitario sono obbligati a sottoporsi alla dose di richiamo (cosiddetta III dose) se passati i 9 mesi dalla seconda dose. L’avvenuta dose di richiamo rappresenta requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Altri operatori
Dal 15 dicembre 2021, tutti i soggetti, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa sono obbligati a sottoporsi al ciclo vaccinale primario e successivo richiamo:

nelle strutture sanitarie di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie, con inclusione di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni

nelle altre strutture sanitarie autorizzate, a esclusione di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni

nelle strutture socio sanitarie, con inclusione di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni

nelle strutture socio-assistenziali, inclusi i servizi di assistenza domiciliare, compreso chi svolge attività lavorativa con contratti esterni

nelle strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazioni di fragilità, con inclusione di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni;

nonché il personale del soccorso pubblico (associazioni di volontariato per trasporto e soccorso sanitario convenzionate con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari).

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