Covid/ provincia

Fugatti pubblica l’ordinanza numero 70: il referendum sul Distretto Biologico sarà il 26 settembre

Un solo provvedimento che contiene altre due norme, sugli atleti under 18 che partecipano a gare nazionali, e sulle strutture non sanitarie da adibire a centri vaccinali in tutto il Trentino

TRENTO. Un po’ a sorpresa, e senza annunci, arriva l’ordinanza numero 70 del presidente Maurizio Fugatti. Si tratta di un provvedimento che affronta tre problematiche diverse, riunite in un solo documento.

Il referendum sul Distretto biologico del Trentino. Chiesto da oltre 4 mila cittadini, è stato sospeso da Fugatti, che però ha avuto una avversa sentenza del Tar. Per questo era obbligato – nonostante l’emergenza covid – a fissare una data per le consultazioni popolari. Fra l’altro, il referendum potrebbe non svolgersi, dato che proprio oggi la giunta provinciale con grande tempismo ha approvato il disegno di legge di riforma del settore (che però deve ancora essere ratificato dal Consiglio Provinciale). 

Fugatti scrive quindi – dopo una lunga dissertazione legale – che «La data del referendum propositivo sulla qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo della Provincia di Trento, ammesso con deliberazione n. 2 del 6 maggio 2020 della Commissione per il referendum presso il Consiglio provinciale, è individuata nell’arco temporale intercorrente tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 e sarà preferibilmente collocata nell’ultima domenica di settembre, ossia il 26 settembre 2021, in deroga alla finestra temporale 1° febbraio – 31 maggio individuata dalla legge provinciale n. 3/2003;

2) la formale indizione del referendum sarà effettuata con decreto del Presidente della Provincia

da emanarsi non meno di cinquanta e non più di sessanta giorni prima della data della sua

effettuazione, ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale n. 3/2003;

3) la Provincia comunica il contenuto di questo provvedimento al comitato promotore del

referendum, a Slow Food Trentino Alto Adige-Südtirol, al Consiglio provinciale e alla

Commissione per il referendum;

Altro argomento: attività di monitoraggio degli atleti u18 partecipanti a competizioni sportive di interesse nazionale ai sensi del Dpcm 2 marzo 2021

4) per le finalità e secondo i contenuti di cui in premessa, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari è autorizzata a promuovere e stipulare un apposito protocollo di prevenzione sanitaria con il Comitato olimpico nazionale italiano – CONI (ed eventualmente anche con il Comitato italiano paralimpico – CIP laddove ritenuto appropriato dal punto di vista sanitario, considerato il numero minore di atleti paralimpici), al fine di attuare un’efficace campagna di monitoraggio anti-covid sulla popolazione provinciale che rientra nella fascia di età under 18 e che partecipa ad eventi e competizioni sportive (con annessi allenamenti) consentiti ai sensi del citato art. 18 comma 1 del Dpcm 2 marzo 2021 ed eventuali ss.mm. e ii., secondo il contenuto e i tempi ritenuti congrui sotto l’aspetto di sanità pubblica;

5) in virtù di quanto previsto al punto precedente, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari è autorizzata a sostenere le spese per mettere a disposizione del CONI e del CIP i test (i c.d. “tamponi”) per rilevare il virus Covid-19, secondo una quantità e una tempistica ritenute congrue in base all’evoluzione pandemica, mentre tutte le altre spese (ad es. organizzazione, logistica, personale sanitario ecc.) rimangono a carico del CONI e del CIP, ovvero delle singole federazioni sportive aderenti ai medesimi;

Attuazione del piano vaccinale provinciale anti-Covid presso strutture non sanitarie

6) nell’ambito della disponibilità e della gestione delle strutture vaccinali non sanitarie di cui alla precedente ordinanza del Presidente della Provincia n. 64 del 10 febbraio 2021, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari tiene conto delle indicazioni contenute nelle “Linee di indirizzo organizzativo e strutturale dei punti vaccinali territoriali straordinari relativi alla campagna di vaccinazione anti Sars-Cov-2/Covid-19”, trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento protezione civile con nota di data 29 marzo 2021 sia presso le strutture vaccinali non sanitarie già attivate sia presso quelle strutture che andrà ad attivare, senza che tali “Linee” siano comunque vincolanti laddove non ritenute dalla stessa Azienda funzionali dal punto di vista logistico/organizzativo/sanitario allo

scopo perseguito;

7) si ribadisce come l’elenco delle strutture vaccinali non sanitarie, individuate nell’Allegato 3 della citata ordinanza del Presidente della Provincia n. 64 del 10 febbraio 2021, sia meramente ricognitivo, essendo l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari autorizzata ad acquisire la disponibilità di ulteriori strutture sul territorio provinciale secondo le mutevoli esigenze sanitarie dettate dall’evoluzione pandemica  e dall'attuazione del Piano vaccinale provinciale, nel rispetto di quanto disposto nella succitata ordinanza n. 

Disposizioni finali

8) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno di adozione della medesima (oggi).

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