Tre comuni da oggi zona rossa: ecco tutti i dati e chi rischia

Da oggi 3 comuni trentini, su 166, diventeranno zona rossa. La decisione è stata presa due giorni fa dal presidente Maurizio Fugatti, dopo i colloqui con i sindaci dei tre paesi interessati e, naturalmente, dopo i confronti con gli esperti della task force provinciale, dal dottor Antonio Ferro al numero uno della sanità Giancarlo Ruscitti.

Castello Tesino, Baselga di Piné e Bedollo, infatti, superano quella che è stata fissata come la soglia di allarme per il numero di contagi: il 3%. Significa che il rapporto tra persone positive e abitanti è superiore a quella percentuale e, quindi, per porre un freno alla circolazione del virus non resta che la soluzione del lockdown. La situazione è diversa rispetto a quanto accaduto a Cembra un mese e mezzo fa: allora, infatti, le regole vennero sì inasprite, ma non si poteva parlare di un "ritorno a marzo".

Dalla mezzanotte scorsa invece nei tre comuni si tornerà al recente passato. Il provvedimento riguarderà in totale 7.744 persone (l'1,4% della popolazione trentina). 

Ma come funziona il calcolo del 3%? Prima di tutto va detto che un "normale cittadino" riuscirà solo con fatica a calcolare la percentuale del proprio paese. Questo perché i dati dei contagi registrati con i tamponi antigenici (i cosiddetti "test rapidi") non sono mai stati ufficializzati dalla Provincia. Tuttavia sempre più sindaci hanno deciso di rendere pubblici quei numeri, utili a far capire la situazione reale e non parziale. 

Anche noi, ormai da giorni, pubblichiamo quei numeri. Qui proviamo a mettere ordine, cercando di fare un quadro dei vari comuni del Trentino. Ricordiamo, però, il calcolo da fare: per ogni comune si intendono come persone contagiate sia quelle emerse con il tampone molecolare sia quelle con il tampone antigenico (rapido). Tuttavia, come ha spiegato qualche giorno fa il presidente Fugatti, da questa somma vanno tolti i positivi in Rsa: siccome i casi nelle case di riposo sono tanti, ma non tutti i comuni ne ospitano una, quel dato potrebbe "falsare" il calcolo, considerando che si tratta comunque di persone che non si muovono dalla struttura.

Per quanto riguarda il personale Rsa positivo (circa 240 persone in tutto il Trentino), conta il comune di residenza.

Altro aspetto: la divisione per calcolare la percentuale di positività va fatta con il numero degli abitanti. Da questi, tuttavia, i sindaci possono escludere le persone residenti all'estero e iscritte all'Aire. Tutto questo per provare a spiegare perché una percentuale a volte possa variare a seconda del conteggio.

Infine, prima di leggere la lista qui sotto, vi diciamo che il dato potrebbe essere cambiato nelle ultime ore: ogni giorno, infatti, ci sono guarigioni e nuovi positivi, con i risultati dei test che magari tardano ad arrivare, non permettendo una fotografia "fissa". S

I DATI DI ALCUNI COMUNI

Levico Terme: 110 contagiati (42 molecolare, 68 rapido), 1,3%

Riva del Garda: 265 contagiati (49 molecolare, 216 rapido), 1,5%

Arco: 282 contagiati (72 molecolare, 210 rapido), 1,5%

San Martino di Castrozza: 27 contagiati (3 molecolare, 24 rapido), 0,5%

Canal San Bovo: 10 contagiati (2 molecolare, 8 rapido), 0,06%

Imèr: 5 contagiati (1 molecolare, 4 rapido), 0,4%

Sagron Mis: nessun caso positivo

Fornace: 36 contagiati (17 molecolare, 19 rapido), 2,7%

Moena: 17 contagiati (4 molecolare, 13 rapido), 0,6%

Ledro: 74 contagiati (12 molecolare, 62 rapido), 1,4%

Baselga di Piné: 164 contagiati (88 molecolare, 76 rapido), 3,2%

Bedollo: 44 contagiati (20 molecolare, 24 rapido), 2,9%

Trento: 2.240 contagiati (650 molecolare, 1.590 rapido), 1,6%

Rovereto: 591 contagiati (152 molecolare, 439 rapido), 1,4%

Mezzocorona: 75 contagiati (19 molecolare, 55 rapido), 1,3%

San Michele all'Adige: 92 contagiati (18 molecolare, 74 rapido), 2,3%

Lavis: 157 contagiati (46 molecolare, 111 rapido), 1,7%

Pergine Valsugana: 481 contagiati (254 molecolare, 227 rapido), 2,3%

Castello Tesino: 43 contagiati (28 molecolare, 15 rapido), 3,6%

Calceranica: 12 contagiati (7 molecolare, 5 rapido), 0,8%

Brentonico: 59 contagiati (23 molecolare, 36 rapido), 1,4%

Mori: 152 contagiati (53 molecolare, 99 rapido), 1,5%

Caldonazzo: 52 contagiati in totale, 1,3%

Ci sono poi casi come quello del piccolo comune di Fierozzo, che ha 487 abitanti. Nei giorni scorsi i contagiati erano 17 (10 col molecolare e 7 con il rapido). Con questo dato la percentuale di positività sarebbe stata al 3,4% (comune "rosso"). Tuttavia 3 persone erano in attesa del risultato del tampone "di guarigione": con esito negativo la percentuale sarebbe scesa al 2,9% (comune "giallo"). Inoltre in un paese così piccolo e con un numero di positivi così basso è sufficiente una sola famiglia (mamma, papà, 2 figli e magari nonno e nonna che vivono al piano di sopra della stessa casa) per schizzare in un giorno a una percentuale altissima, o viceversa per dimezzare il tasso di positività. Ecco, nel caso di Fierozzo, dopo aver parlato con il sindaco Lorenzo Moltrer, possiamo dire che la situazione è sotto controllo. Su questo abbiamo chiesto lumi anche al presidente Fugatti, che ci ha spiegato come nei comuni con poche centinaia di abitanti i ragionamenti da fare siano diversi rispetto a un calcolo e a un 3 per cento da superare o meno. 

Altra questione. Gli ormai "famosi" test rapidi. La tabella con i singoli comuni fa emergere un dato: sommando solamente i positivi al tampone rapido si raggiunge quota 3.371. Ciò vuol dire che, considerando solo una piccola parte dei comuni trentini, ci sono ben 3.371 persone in più positive al Covid da aggiungere a quelle dichiarate ufficialmente dalla Provincia, che a ieri erano 3.055. Quindi possiamo dire ufficialmente che in Trentino ci sono 6.426 persone attualmente positive, fermo restando che si tratta di un dato non completo (noi abbiamo considerato 21 comuni su 166, e dal conteggio mancano centri grandi, come Ala e Cles, Cavalese e Borgo). 

Tornando alle zone rosse, ecco cosa prevede l'ordinanza firmata dal presidente Fugatti: dalla mezzanotte di domenica 7,744 persone dovranno rispettare queste regole.

MISURE APPLICABILI AI COMUNI IN CUI IL TASSO DI CONTAGIO DA COVID-19 È SUPERIORE AL 3% DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all’interno dei medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui tali territori comunali è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della presente ordinanza;

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del Dpcm 3 novembre 2020, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff) del predetto Dpcm 3 novembre 2020. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g) del citato Dpcm, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all'allegato 18 del Dpcm 3 novembre 2020, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22 del predetto Dpcm; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del Dpcm 3 novembre 2020;

i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

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