Fototrappole sulle strade forestali Scatta la multa in «stile autovelox»

di Sergio Damiani

Nei boschi abbondano le fototrappole, non solo per monitorare orsi e lupi ma anche utili per identificare guidatori indisciplinati che percorrono strade forestali senza permesso.

Le immagini scattate da uno di questi dispositivi elettronici, nati in origine per la caccia fotografica, si sono tradotte in una multa salata - 122 euro di sanzione, più 22 euro di spese - per la proprietaria di un fuoristrada Suzuki immortalato lungo una strada forestale della val di Non chiusa al traffico.

La donna però non ha pagato. Attraverso l’avvocato Andrea Antolini, ha presentato al Tribunale un ricorso di opposizione alla sanzione amministrativa. La ricorrente sostiene che l’atto di accertamento, basato sulle immagini della fototrappola, è illegittimo.

Il procedimento giudiziario è destinato a fare da “apripista” in una materia del tutto nuova: se sono migliaia le sentenze che riguardano gli autovelox, per le fototrappole sulle forestali siamo agli albori. Ma il tema è sentito perché le amministrazioni pare utilizzino sempre più questo tipo di dispositivi anche per verificare il transito veicolare sulle forestali e, magari, fare cassa.

Il veicolo cadde in una fototrappola il 12 ottobre del 2014. Nel luglio del 2015 la proprietaria ricevette un’ingiunzione di pagamento con cui il dirigente del Dipartimento ambiente e foreste della Provincia chiedeva il pagamento di una sanzione da 134 euro. Sanzione che, secondo l’avvocato Antolini, si basa su un accertamento nullo, inutilizzabile e illegittimo. Questo perché l’atto amministrativo si porrebbe in contrasto con la Costituzione (articolo 13), la legge sulla privacy, ma anche il Codice della strada.

La Provincia, che difende la legittimità della sanzione, replica che il Codice della strada non si applica alle strade forestali in quanto non ad uso pubblico. Ma il legale della ricorrente replica elencando le numerose situazioni che consentono un uso di fatto pubblico anche se regolamentato.

Il Codice della strada elenca tassativamente le ipotesi in cui si possono utilizzare dispositivi automatici per rilevare infrazioni, e fra queste non c’è la fototrappola. I dispositivi, quali l’autovelox, inoltre devono essere omologati, utilizzati in presenza di agenti e devono essere segnalati. Nulla di tutto ciò è avvenuto per la fototrappola.

Secondo i ricorrenti c’è stata anche una palese violazione delle legge sulla privacy. E non basta a rendere la sanzione legittima il fatto - sottolineato dalla Provincia - che la fototrappola fosse stata piazzata a bordo della strada forestale nel corso di indagini di polizia giudiziaria in materia di inquinamento.

Secondo l’avvocato Antolini, la foto scattata al veicolo, se non inerente al procedimento penale, non poteva essere utilizzata in via incidentale per dare una multa all’automobilista.

Il caso è aperto e l’esito per nulla scontato. Il primo round, sul terreno della competenza, se lo è aggiudicato la Provincia. Il tribunale ha stabilito che il caso compete al giudice di pace di Cles.

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