Casa: le misure per fronteggiare gli effetti dell’emergenza

Casa: le misure per fronteggiare gli effetti dell’emergenza

di Carlo Callin Tambosi

Sospensione degli sfratti, sospensione mutui prima casa, credito di imposta per il pagamento del canone di marzo, indulgenze per i debitori: ecco alcune misure per fronteggiare gli effetti dell’emergenza.

Quella che ormai ovunque chiamiamo “emergenza coronavirus” ha modificato completamente la nostra vita quotidiana, ed è destinata, tutti ce lo diciamo in continuazione, a modificare, a incidere in maniera importante sulla nostra vita futura.

Lo Stato cerca di fronteggiare questa situazione emanando norme che, da una parte, portino ad una limitazione dei contagi o forniscano nuovi strumenti e risorse alle strutture sanitarie, dall’altra, prevedano una serie di misure tese a limitare gli effetti negativi, economici e sociali, dell’epidemia.

Relativamente agli immobili ricordiamo alcune delle misure adottate.

L’articolo 65 del decreto Cura-Italia ha stabilito che i titolari di negozi o esercizi commerciali potranno utilizzare un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo. Questa misura non è valida per quelle attività ritenute essenziali che in questi giorni stanno svolgendo regolarmente il proprio lavoro, quali, ad esempio, le farmacie, gli alimentari i tabaccai, eccetera.

L’articolo 54 estende la platea dei soggetti che possano valersi della sospensione dei mutui prima casa, già concessa nel DL 9/2020. Il decreto Cura-Italia ha deciso di estendere la misura anche ai lavoratori autonomi che autocertifichino, per il trimestre, una riduzione di fatturato del 33%. Per i prossimi nove mesi, ai fini dell’accesso alla misura, è stato sospeso il requisito dell’indicatore isee di 30.000 €. Il mutuo deve essere stato concesso per importi inferiori a 250.000 e deve essere in corso da almeno un anno. Attendiamo ora i provvedimenti attuativi.

L’articolo 103 del decreto Cura-Italia prevede che non possa essere eseguito alcun provvedimento di rilascio di immobili, anche a uso non abitativo, fino al 30 giugno 2020; sospensioni all’esecuzione degli sfratti, abitativi e non, quindi, sino a luglio 2020.

L’articolo 91 del decreto Cura-Italia ha aggiunto un comma all’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6. Questo decreto ha stabilito le prime “chiusure e limitazioni” per il contenimento del contagio.

Secondo il comma 6 bis dell’art. 3 colui che abbia rispettato le misure di contenimento di cui al decreto vedrà valutata dal giudice una sua eventuale esclusione di responsabilità nel rapporto civilistico con il suo creditore: se, insomma, le misure di contenimento previste dal DL n 6 hanno imposto al debitore un comportamento che lo ha portato ad essere inadempiente verso il creditore il debitore potrà, se il creditore pretende l’esatto adempimento o chiede i danni, fare presente al giudice la situazione che lo ha condotto all’inadempimento e il Giudice potrà o escludere o limitare la sua responsabilità.

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