Giustizia / Elezioni

Giacomo Bezzi perde la causa: non entra in Consiglio provinciale al posto di Savoi e non ha diritto ai danni

Il Consiglio di Stato respinge la richiesta di risarcimento del politico solandro, che aveva chiesto l’attribuzione del seggio dopo le elezioni dell’ottobre 2018

TRENTO. Giacomo Bezzi non siederà in Consiglio provinciale al posto di Alessandro Savoi, e non ha nemmeno diritto al risarcimento danni che chiedeva: lo ha deciso il Consiglio di Stato, nel terzo grado di appello, dopo il ricorso presentato dal politico solandro dopo le elezioni provinciali del 2018.

Bezzi aveva agito dal momento dei risultati contro la provincia di Trento, contestando la conta dei voti che lo aveva visto soccombere a favore dell’allora presidente della Lega Alessandro Savoi il quale era entrato in consiglio per pochi voti di scarto.

Sulla legittimità della elezione di Savoi c’era già una sentenza passata in giudicato (dopo che nell’aprile 2019 il Tar di Trento aveva dato ragione a Bezzi). Ma Giacomo Bezzi aveva chiesto pure il risarcimento dei danni derivanti da «illegittimo esercizio dell’attività amministrativa svolta dall’Ufficio centrale circoscrizionale» della Provincia Autonoma di Trento (presieduta dalla giudice Alma Chiettini, poi assunta alle cronache come moglie del dirigente dell’Azienda Sanitaria Nava, ndr).

Il nodo del ricorso – tutto dentro la coalizione per Fugatti presidente) era l’attribuzione di 13 seggi alla lista n. 1 “Lega Salvini Trentino”, e il mancato seggio per la lista n. 19 “Unione di Centro con Fugatti”, cosa che aveva escluso Giacomo Bezzi dal Consiglio provinciale di Trento. Una vicenda che ha ribaltato il giudizio tre volte: prima a favore di Savoi, poi al Tar a favore di Bezxzi, infine in appello di nuovo a favore di Savoi).

Poi c’era la parte risarcitoria. Secondo il Consiglio di Stato, il ricorso per avere un risarcimento è infondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata, anche se viene formulata una diversa motivazione. «Non è possibile accogliere la domanda di rinvio al giudice di primo grado,  – dice il pronunciamento – non sussistendo i presupposti di cui all’art 105 c.p.a, in quanto nessuna violazione del contraddittorio è ravvisabile nella pronuncia appellata. Pur avendo qualificato la fattispecie in termini di inammissibilità, infatti, il giudice ha posto alla base della decisione un profilo di merito, afferente all’impossibilità di accoglimento della domanda risarcitoria per non avere il ricorrente contestato la mancata attribuzione dell’ulteriore voto in sede di ricorso avverso l’atto di proclamazione degli eletti. Il Tar di Trento, infatti, osserva come la domanda risarcitoria abbia carattere ancillare e dipendente rispetto a quella demolitoria, sicché la fondatezza dell’una non può che dipendere dall’esito positivo dell’altra». in sostanza, vista la coferma del seggio a Savoi, non vi è sanno per Bezzi.

Per i giudici togati «Il mancato accoglimento della domanda risarcitoria, pertanto, discende dalla condotta processuale del ricorrente che non ha tempestivamente impugnato l’omessa attribuzione del voto nel giudizio avverso la proclamazione degli eletti: il giudice di primo grado, pertanto, al di là del riferimento formale all’inammissibilità, ha fatto applicazione di quanto previsto dagli artt. 30, comma 3, secondo periodo, c.p.a. e 1227, comma 2, c.c., decidendo il giudizio nel merito».

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