Multa non firmata: fa ricorso Ma per il giudice va pagata

di Nicola Guarnieri

La multa per divieto di sosta è sbagliata? Il solerte vigile urbano non l’ha compilata a dovere? Poco importa, per il giudice di pace l’automobilista è comunque colpevole visto che, con dolo, sapeva esattamente che lasciare la macchina in quel posto non era cosa buona.

Il magistrato Paola Facchini ha respinto così il ricorso presentato da una donna contro una sanzione amministrativa comminata dalla polizia locale. Poca roba, in verità, visto che si trattava di 28,70 euro.
La sentenza della dottoressa Paola Facchini, comunque, mette un po’ d’ordine nella pratica tutta italiana di lasciare la macchina dove capita perché tanto c’è sempre un’urgenza da seguire, che sia la spesa piuttosto che la bambina da recuperare all’asilo. E il fatto che si parcheggi la vettura in divieto è ovviamente risaputo da chi è seduto al volante che in quel momento decide, in totale autonomia, di rischiare. Ed è questa la teoria del giudice che, al di là delle scuse, ricorda al trasgressore che la scelta di contravvenire al codice della strada era assolutamente cosciente.

Ma veniamo ai fatti. La signora M. V., dopo aver lasciato la sua Hyundai in divieto di sosta, non ha gradito affatto la «sorpresina» lasciata dal vigile urbano sotto il tergicristallo. Il verbale di contravvenzione, secondo la donna, non riportava alcun accenno alla violazione del codice della strada ma indicava semplicemente l’entità della sanzione da pagare: 28,70 euro. Vista la cifra tutto sommato contenuta, lì per lì ha pensato di pagare e archiviare la vicenda. Si è così rivolta all’edicolante per saldare il debito con il Comune ma per tutta risposta si è sentita dire che non era possibile versare alcunché. Motivo? L’assenza di firma sulla notifica. Ha quindi dovuto attendere l’invio per posta della contravvenzione. A questo punto si è indispettita ed ha impugnato la multa davanti al giudice di pace chiedendo l’annullamento della sanzione.

Palazzo Pretorio, dal canto suo, ha replicato che il veicolo è stato posteggiato in zona dove vige il divieto di sosta permanente e l’agente ha lasciato correttamente l’avviso di violazione sul parabrezza. Una mossa legittima, come ha ritenuto il giudice: «L’atto - spiega in sentenza Paola Facchini - non costituisce verbale di contravvenzione, come in più occasioni affermato dalla giurisprudenza della corte di cassazione, non è atto impugnabile e viene predisposto per far conoscere al trasgressore l’avvio della procedura sanzionatoria e agevolare il pagamento immediato a valore ridotto. Come evidenziato dall’amministrazione il sistema del preventivo rilascio dell’avviso della violazione consente di agevolare l’utente nel pagamento della sanzione. Nello specifico, se la mancanza di dati sull’avviso è frutto di un difetto di attenzione dell’agente che non ha reso possibile il pagamento immediato della sanzione, non determina di per sé l’illegittimità del verbale opposto. Alla vista del biglietto di avviso, la ricorrente poteva infatti informarsi presso gli uffici della polizia locale per conoscere esattamente la violazione contestata e la sanzione da pagare. Avendo lasciato l’autovettura in zona ove vige il divieto di sosta permanente specificatamente segnalato l’opponente era in grado di conoscere le ragioni dell’avviso».

Insomma, se si lascia la macchina in divieto lo si fa consapevolmente e quindi la multa si deve pagare a prescindere.

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