Nega la precedenza ai pedoni, multato Il giudice: «Chi va a piedi va sempre rispettato»

di Nicola Guarnieri

I pedoni vanno sempre rispettati, specialmente quando attraversano la strada sulle «zebre». Di questo avviso sono i vigili urbani ma pure il giudice di pace Paola Facchini che ha confermato la multa ad un conducente lagarino che non ha voluto far passare una coppia a piedi in via Paoli.

La contravvenzione gli è arrivata a casa per posta. Perché mentre lui guidava incurante delle strisce pedonali e dei suoi «occupanti» un agente della polizia locale fermo al semaforo di corso Rosmini l'ha visto ed ha annotato il numero di targa. Al comando, poi, hanno formalizzato la violazione dell'articolo 191 del codice della strada, «Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni». Che, al punto 1 (quello contestato), ricorda che i conducenti di qualsivoglia veicolo hanno l'obbligo di fermarsi quando i pedoni attraversano la strada ma pure se ci stanno provando e non l'hanno ancora fatto.

Il codice, per altro, tutela chi va a piedi anche in assenza di «zebre»: «Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza». La sanzione, in questi casi, è pesante: da 162 a 646 euro oltre alla decurtazione di otto punti dalla patente di guida. 
Nel nostro caso, i pedoni stavano attraversando dal parcheggio davanti alla Cassa rurale in direzione della farmacia comunale ed avevano già impegnato le strisce. Il conducente, però, non si è fermato ed ha proseguito dritto. E quando si è trovato nella buca delle lettere la contestazione da 162 euro anziché pagarla l'ha impugnata davanti al giudice di pace eccependo la nullità del verbale in quanto non vi è stata la contestazione immediata della violazione. Più in particolare l'automobilista ritiene che i motivi indicati nel verbale di contravvenzione circa l'impossibilità di fermare l'autovettura non siano plausibili considerata l'andatura tenuta e le condizioni della strada. Afferma inoltre, in una sorta di subordine da Azzeccagarbugli, che nello specifico non ha commesso alcuna violazione in quanto non vi era alcun pedone intento ad attraversare la strada.

In udienza, però, l'agente di polizia municipale ha confermato quanto riportato nel verbale: «Sopraggiungeva l'autovettura che ad una velocità non commisurata alle condizioni della strada superava l'attraversamento pedonale senza concedere la precedenza ai pedoni che erano costretti a fermarsi a metà della carreggiata. Non riuscivo a intimare l'alt all'automobilista considerata la condotta repentina ed inaspettata».
Il giudice di pace ha ritenuto valida la deposizione del vigile urbano. «Quanto accertato dall'agente - si legge infatti in sentenza - fa fede fino a querela di falso dei fatti avvenuti alla sua presenza, trattandosi, nella fattispecie, di circostanze oggettive e ben visibili, non passibili di interpretazione o di erronea percezione. Risulta inoltre che gli stessi pedoni si sono lamentati con l'agente della condotta dell'automobilista. Il verbale quindi dovrà essere confermato».
Insomma, la tutela di chi va a piedi ha sempre la priorità e per il magistrato bene ha fatto il vigile a multare, ancorché a distanza, il conducente del veicolo che ha impedito ai pedoni di attraversare, per di più sulle strisce. La sanzione da 162 euro, dunque, va pagata e al prezzo si aggiungono pure 80 euro per pratiche e marche da bollo legate al ricorso. Oltre, chiaramente, a quel meno 8 sulla patente a punti.

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