Le nomine di Melinda Albino Leonardi replica: «Lo Statuto è importante»

Il parere legale reso dall’avvocato Fabrizio Marchionni a Melinda non è passato inosservato ad Albino Leonardi, che il 3 febbraio aveva analizzato il modo in cui erano avvenute le nomine del presidente Michele Odorizzi e del vicepresidente Stefano Menapace, esprimendo alcuni rilievi.

«Melinda prende posizione (tramite l’Avv. Marchionni) sull’articolo del 3 febbraio, contestando tre aspetti: tempistica della nomina di presidente e vice-presidente, discplina del conflitto di interesse in Assemblea, disciplina del “conflitto” di interesse nel Cda - riassume Leonardi -. Per prima cosa, segnalo che nell’intervista avevo sottolineato che le questioni andavano poste esclusivamente in termini di opportunità. Che Melinda assuma un parere legale (peraltro autorevolissimo) per rispondere a temi sopposti in questi termini (quindi a delle “non domande”) sembra prima di tutto inopportuno e indirettamente confermare l’incertezza sul governo dell’azienda, di cui hanno riferito più volte i giornali».

Per Leonardi, è «significativo che il Collegio sindacale del Consorzio abbia scritto ai soci delle cooperative aderenti (circa 4mila persone), ossia a soggetti con i quali non ha nessun nesso di rapporto giuridico, annunciando azioni di tutela. Il tutto mi fa venire in mente la celebre favola di Fedro (”Superior stabat lupus, longeque inferior agnus”): spero di non fare la fine dell’agnello per aver detto la mia opinione, documentata, in forma gratuita e - nel merito - tuttora non smentitta».

E venendo proprio al merito delle tre questioni analizzare Leonardi ribadisce: «Sulla tempistica della nomina di presidente e vicepresidente, nel parere si evidenzia l’assenza di una “sanzione” rispetto al mancato rispetto dell’obbligo di nomina “alla prima riunione” (previsto dall’articolo 23 dello Statuto di Melinda). Su questo segnalo che l’articolo 2484, comma 1, numero 3 del Codice cvile fa riferimento all’inattività degli organi sociali rispetto ai compiti attribuiti dalla legge e dallo Statuto addirittura quale causa di scioglimento della società stessa: detta in altri termini, se gli organi non adempiono a quanto previsto a loro carico vi è la possibilità che la società si sciolga. Ora non è evidentemente questo il caso Melinda, però faccio fatica a coniugare l’inserimento di un obbligo nello Statuto col ritenere che l’assenza di una sanzione specifica per il mancato rispetto dell’obbligo stesso equivalga a rendere l’obbligo “ornamentale”».

«Sul tema del conflitto di interesse nell’assemblea prosegue il commercialista - il legale tiene secondo me una posizione assolutamente condivisibile e corretta, ma lo fa senza considerare che la nomina del presidente di Melinda non è materia di competenza dell’assemblea: non è utile quindi approfondire la natura dell’articolo 2373 del codice civile, perché questa norma nel caso in questione non si applica (come evidenziato nell’articolo del 3 febbraio) anche se nel caso in questione assemblea e CdA sono composte essenzialmente dalle medesime persone».

Sul tema del «conflitto» di interesse in Cda, l’ex caposindaco osserva invece: «Marchionni non considera che la norma a cui il tema fa riferimento (l’articolo 2391 del codice civile) dal 2003 parla di “interessi degli amministratori”, non più di “conflitto di interesse degli amministratori”. Non serve sottolineare la differenza tra i due concetti. Che un amministratore abbia “un interesse” nella votazione che sta per nominarlo presidente è normale ed è talmente chiaro che non esiste giurisprudenza di merito sul punto: su questo, ripeto, non dovrebbe esserci nulla di negativo, infatti la legge ha previsto un rimedio che consiste nel motivare la non astensione, ossia nel caso specifico affermare che “l’interesse alla nomina” viene superato “dall’interesse della società ad avere un presidente”. Non serve altro, tuttavia credo che se ciò non avviene si rischi di non adempiere al dettato normativo».

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