Passo Sella, legittimo il blocco del traffico

Il Tar boccia il ricorso delle aziende locali sui "mercoledì green"

di Giorgia Cardini

Se volessero confermare la chiusura al traffico ordinario di Passo Sella sperimentata lo scorso anno, le Province di Trento e Bolzano potrebbero tranquillamente farlo. Ma potrebbero anche chiudere altre strade a cavallo tra i loro territori, alla luce della sentenza importante pubblicata ieri mattina. 
 
Il Tar di Trento ha infatti respinto, perché in parte infondato e in parte inammissibile, il ricorso presentato dal Comitato per la salvaguardia dei passi dolomitici e da 79 imprese del territorio del «Sellaronda», che chiedevano anche il risarcimento dei danni derivanti dai mancati introiti relativi proprio al minor afflusso di turisti registrato in conseguenza dei 9 mercoledì «green» attuati da inizio luglio a fine agosto.
 
Come si ricorderà, le Province si erano accordate per chiudere la statale 242 della Val Gardena e del Passo Sella a veicoli e motoveicoli (salvo i mezzi di soccorso e quelli pubblici) ogni mercoledì dalle 9 alle 16. Un provvedimento che aveva fatto infuriare i gestori delle attività economiche presenti non solo al Sella, ma anche al Gardena, al Pordoi e al Campolongo e che aveva suscitato anche la contrarietà della Regione Veneto. Ma le motivazioni alla base dell’ordinanza assunta dalla Provincia di Trento, in virtù dell’accordo di programma raggiunto con quella di Bolzano, e il parere favorevole reso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (tutti atti impugnati al Tar) hanno retto.
 
Per i giudici, infatti, la legittimità delle decisioni assunte si basa sull’introduzione tra le norme di attuazione dello Statuto di autonomia della possibilità di «limitare la circolazione sulle strade che collegano i due territori (del Trentino e dell’Alto Adige, ndr) per limitare l’interferenza e gli effetti del traffico veicolare su beni o località di particolare valenza dal punto di vista paesaggistico o naturalistico, ivi compresi i siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco». Quello che conta, per poter procedere con tali limitazioni, non è che il Sella e la statale 242  ricadano direttamente nell’area «Dolomiti Unesco», ma che si inseriscano in un territorio «di particolare valenza dal punto di vista paesaggistico o naturalistico»: un paesaggio che merita di essere tutelato secondo quanto previsto dall’art. 9 della Costituzione, anche imponendo limiti alla libertà di iniziativa economica privata. E questo anche se gli indici di inquinamento rilevati non presentavano particolari sforamenti.
 
Per il Tar, poi, «a fronte di provvedimenti limitativi della circolazione, non sono censurabili nel merito, da parte del giudice amministrativo, le scelte discrezionali dell’amministrazione, purché assunte secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità e sulla base di un’adeguata istruttoria». E la chiusura parziale al traffico per nove giorni all’anno e per sette ore al giorno di un tratto lungo 5 km di strada è stata basata proprio su un’articolata istruttoria che ha preso in considerazione anche gli interessi degli operatori economici della zona, escludendo pregiudizi anche per via degli eventi organizzati nelle giornate interessate e dei servizi di mobilità sostitutiva attivati.
 
A giudizio del Tar, insomma, «il limitato sacrificio degli interessi di tale categoria di soggetti e dei connessi interessi degli operatori del settore turistico risulta ampiamente giustificato dalla prevalente esigenza di tutela rafforzata di un sito di notevole valenza dal punto di vista paesaggistico e naturalistico come il passo Sella».
Dunque, la linea scelta nel 2017 dalle due Province è  legittima: per il 2018 si sta pensando a un sistema di regolazione degli accessi diverso, ma la sentenza è importante perché potrebbe giustificare altri esperimenti simili.
 
 
I ricorrenti dovranno pagare 4.000 euro di spese di giudizio: 2.000 alla Provincia di Trento e 2.000 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  

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