Trentino, vaccini obbligatori all'asilo Sono 4.900 i potenziali esclusi

Sono uscite ieri le circolari esplicative ministeriali, del Miur e del Ministero della Salute, con le indicazioni operative per l'applicazione del decreto vaccini. Secondo quanto previsto dalla legge, chi non vaccina il figlio, anche se paga la sanzione pecuniaria, non potrà iscriverlo all'asilo nido né alla scuola d'infanzia, ossia nella fascia d'età 0-6 anni in cui la frequenza scolastica non è ancora obbligatoria. 


Intanto, la Provincia Autonoma di Trento annuncia una conferenza stampa, prevista per lunedì mattina, in cui saranno illustrate al pubblico tutte le misure previste dal decreto. E insieme alle misure del Ministero, anche le contromisure della Provincia per aiutare le famiglie dei circa 4 mila 900 bambini non conformi (24 mila invece i conformi) - e che quindi potrebbero non entrare nelle classi a settembre - a ottenere il certificato necessario ad iscrivere i bimbi a scuola.

È sufficiente infatti la ricevuta che dimostra di aver prenotato la vaccinazione presso l'azienda sanitaria: «potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla Asl territorialmente competente» si legge nella circolare.

Il Ministero della Salute, in attesa della scadenza per la presentazione dei certificati, il 10 settembre, ha attivato il numero verde 1500 e un'area dedicata sul sito istituzionale www.salute.gov.it/vaccini.

«La sanzione estingue l'obbligo della vaccinazione - si legge poi nel decreto - ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell'infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l'anno di accertamento dell'inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all'adempimento dell'obbligo vaccinale». 

La circolare del Miur prescrive inoltre ai dirigenti scolastici di informare «da subito» i genitori sui nuovi obblighi vaccinali e sulle disposizione applicative. Le scuole devono acquisire la documentazione relativa all'obbligo vaccinale e devono segnalare alla Asl territoriale di competenza l'eventuale mancata presentazione di questa documentazione. Chi non però sufficiente una dichiarazione sostituiva, da completare entro il 10 marzo 2018 con documentazione di avvenuta vaccinazione. 

In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti. Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione dovrà essere presentata alle scuole entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia e delle sezioni primavera (comprese le scuole private non paritarie), ed entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.

Entro 10 giorni da queste scadenze il dirigente scolastico sarà tenuto a segnalare alla Asl territorialmente competente l'eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei genitori. 
La documentazione dovrà essere acquisita anche per le alunne e gli alunni che già sono iscritte e iscritti e frequentano l'istituzione scolastica. Per le scuole dell'infanzia e le sezioni primavera la consegna della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 è requisito di accesso.

Pareri controversi sui vaccini. Le video-inchieste:

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"1615141","attributes":{"alt":"","class":"media-image"}}]] [[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"1615146","attributes":{"alt":"","class":"media-image"}}]]

 

comments powered by Disqus