Il ministro Costa e la sua battaglia contro i privilegi delle Regioni a statuto speciale

Il neoministro agli Affari regionali Enrico Costa non ha mai amato le realtà a Statuto Speciale. Il senatore trentino lo ha incontrato

di Zenone Sovilla

«Dal ministro Costa ho ricevuto piene garanzie sul riconoscimento e sulla considerazione delle autonomie speciali». Lo afferma il senatore del Patt Franco Panizza che oggi ha incontrato il neoministro agli Affari Regionali, Enrico Costa.

«Costa - sottolinea Panizza - ha più volte sottolineato la volontà di proseguire lungo il sentiero di costruttivo e proficuo dialogo tracciato dal sottosegretario Bressa. Anche il presidente Renzi, nei giorni scorsi, aveva rassicurato le forze autonomiste. Dalle prime parole del nuovo ministro, credo ci siano tutte le condizioni per affrontare le questioni ancora aperte e portarle a compimento entro la fine della legislatura».


Le frasi di Enrico Costa

«Chi sarà eletto alla guida della Regione dovrà dimostrarsi capace di difenderne attivamente gli interessi, senza remore e incertezze. In questo senso, è nostra intenzione riprendere un’antica battaglia contro i privilegi delle Regioni a Statuto speciale finanziate anche a spese dei nostri concittadini, che hanno peraltro redditi medi più bassi. Per prima cosa ci rivolgeremo all’Antitrust e alla Conferenza Stato-Regioni per ristabilire principi di equità costituzionale. A maggior ragione in tempi di crisi».

Così si esprimeva, meno di due anni fa, nell’aprile 2014, il neoministro agli Affari regionali Enrico Costa. Dichiarazioni fatte quando rivestiva la carica di viceministro alla giustizia nel governo Renzi e era candidato alla presidenza del Piemonte per Ncd-Udc.

L’ex esponente di Forza Italia, nato a Cuneo nel 1969, un paio d’anni prima aveva anche depositato a Montecitorio, come primo firmatario, un disegno di legge dal titolo eloquente: «Soppressione dello status giuridico di regione a statuto speciale e di provincia autonoma».

L’ostilità del ministro nei riguardi dei regimi locali differenziati era stata denunciata un paio di settimane fa dal deputato trentino Riccardo Fraccaro (M5S), quando il nome di Costa girava fra quelli considerati «papabili» per il rimpasto col quale il premier Renzi ha esteso l’influenza del Nuovo centrodestra nel governo, garantendosi così un puntello più stabile, cui si aggiunge l’avvicinamento degli ex Fi verdiniani, in vista delle prossime asperità parlamentari nonché del referendum sulla controversa riforma costituzionale.

Successivamente il presidente sudtirolese Arno Kompatscher, sulle colonne del Dolomiten, ha spiegato: «Abbiamo pregato Matteo Renzi di non nominare per questo ministero un esponente che sia contrario alle autonomie e ci sono state date assicurazioni in merito».
E a proposito di Costa ha precisato di aver saputo dalla delegazione parlamentare altoatesina che il neoministro «si è mostrato sempre molto collaborativo con Bolzano».

Ieri è stato il deputato bolzanino del Pd Gianclaudio Bressa, sottosegretario al ministero per gli Affari regionali, a rassicurare: «Quello che conta è la posizione del governo, non quella del singolo ministro e la linea del governo sui rapporti con le autonomie speciali non è cambiata».

Restano, tuttavia, le inequivoche prese di posizione di Costa avverse alle autonomie speciali.

Come interpretare, dunque, la promozione dell’esponente Ncd proprio al ruolo ministro degli Affari regionali?

Un preciso segnale politico rivolto da Roma alle autonomie? Oppure una singolare coincidenza, quasi una congiunzione astrale, un dispettuccio ingenuo del manuale Cencelli versione 2016?

 


Ecco il testo del disegno di legge presentato il 13 settembre 2012 di cui Costa era il primo firmatario

 

XVI LEGISLATURA

 

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5442

 

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei deputati
COSTA, CROSETTO, PANIZ, CASSINELLI, STANCA, CARFAGNA
Soppressione dello status giuridico di regione a statuto speciale e di provincia autonoma
Presentata il 13 settembre 2012   
 

Onorevoli Colleghi! – Il clima politico e sociale che nell'immediato dopoguerra aveva portato il legislatore a prevedere una particolare autonomia politica e amministrativa per cinque regioni e per due province autonome è profondamente cambiato.
      In primo luogo, gli enti locali nel loro complesso, e in particolar modo le regioni, hanno via via raggiunto sempre maggiori identità e autonomia dallo Stato centrale.
      In secondo luogo, le significative differenze linguistiche, culturali e geografiche che oltre sessanta anni fa avevano favorito la scelta di uno «statuto speciale», se avevano ragione di esistere in tempi di integrazione europea, sotto il profilo sostanziale dell'identità, non hanno più motivo di costituire artificiose barriere protettive.
      Nell'attuale contesto, poi, le regioni a statuto speciale ricevono dallo Stato finanziamenti di gran lunga maggiori rispetto a quelle a statuto ordinario: si tratta di un'evidente sperequazione che oggi appare per molti versi incomprensibile.
      Da ultimo, con l'accettazione da parte dello Stato di una significativa idea di federalismo, occorre fare sì che tutte le regioni godano di un'identica posizione di partenza, in modo che non si configuri una situazione che veda un federalismo, ancora una volta, «di serie A» e uno «di serie B».
      Con la presente proposta di legge costituzionale si intende eliminare lo status giuridico di regione a statuto speciale e di provincia autonoma, equiparando tutte le realtà amministrative esistenti sul territorio nazionale.
      Il comma 1 dell'articolo 1 abroga l'articolo 116 della Costituzione che dispone particolari forme di autonomia per le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta e per le province di Trento e di Bolzano. Il comma 2 dell'articolo 1 sopprime un inciso dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, che concede una posizione di favore alle due province in questione. Il comma 3 del medesimo articolo abroga la X disposizione transitoria e finale della Carta costituzionale, la quale prevede la provvisoria applicazione delle norme del titolo V della parte seconda per il Friuli Venezia Giulia.
      L'articolo 2 abroga lo statuto della Regione siciliana.
      L'articolo 3 abroga lo statuto speciale per la Sardegna.
      L'articolo 4 abroga lo statuto speciale per la Valle d'Aosta.
      L'articolo 5 abroga lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
      L'articolo 6 abroga lo statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.
      L'articolo 7 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, i consigli regionali della Regione siciliana, della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia adottino un nuovo statuto, in conformità alla medesima legge costituzionale, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, analogamente a quanto è stato fatto dalle altre quindici regioni a statuto ordinario.

 
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

      1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato.
      2. Al quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.
      3. La X disposizione transitoria e finale della Costituzione è abrogata.

Art. 2.
(Abrogazione dello statuto della Regione siciliana).

      1. Lo statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è abrogato.

Art. 3.
(Abrogazione dello statuto speciale per la Sardegna).

      1. Lo statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è abrogato.

Art. 4.
(Abrogazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta).

      1. Lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è abrogato.

Art. 5.
(Abrogazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

      1. Il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è abrogato.

Art. 6.
(Abrogazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

      1. Lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è abrogato.

Art. 7.
(Disposizione transitoria).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, i consigli regionali della Regione siciliana, della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia adottano un proprio statuto ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti, continuano ad applicarsi le disposizioni degli statuti abrogati ai sensi degli articoli da 2 a 6.

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