Prestiti facili concessi agli amici Licenziato un direttore di filiale

Costa caro ad un dipendente di banca il prestito concesso a due “amici”. L’uomo, che ricopriva l’incarico di direttore di una filiale periferica, è stato infatti licenziato dall’istituto bancario.

Una decisione che, anche i giudici della Cassazione, presso la quale aveva presentato ricorso, hanno ritenuto legittima.

Protagonista del contenzioso di lavoro è il responsabile di filiale di una banca, finito nei guai per avere concesso ad una cliente un prestito di 10mila euro. Fino a qui nulla di strano. Il problema - per l’accusa - riguardava la destinazione finale del denaro e il doppio ruolo rivestito dal dipendente.

Il direttore di filiale, come ricostruito dai giudici capitolini, era infatti anche amministratore e socio di maggioranza di una società e datore di lavoro della stessa cliente e del suo fidanzato. E quel denaro - uscito dalle casse della banca - sarebbe alla fine finito nelle tasche del bancario. Il denaro, formalmente, avrebbe dovuto servire per l’acquisto dei mobili per arredare la casa presa in affitto dalla coppia. Questo, almeno, stando alla causale indicata.

Per l’accusa, però, si trattava solo di una operazione di facciata, che mascherava invece una destinazione diversa. Il prestito, infatti, come hanno concluso anche i giudici della corte d’Appello di Trento, sarebbe servito a finanziare parzialmente la cessione al fidanzato della donna del 30% delle quote della società di cui era amministratore proprio il responsabile della filiale. Una somma che il dipendente avrebbe poi ricevuto in contanti, a fronte della cessione delle quote, violando anche la normativa antiriciclaggio.

Ad “incastrare” il dipendente, secondo i magistrati, la coincidenza delle date dei movimenti bancari, ma anche il fatto che la causale indicata - ovvero l’acquisto di mobili - sarebbe stato smentito dai fatti: la coppia, come viene ricostruito, aveva sempre abitato in appartamenti già ammobiliati e, dunque, non avrebbe avuto motivo di acquistarne altri. Per questo, con quell’operazione, il dipendente si sarebbe posto in una chiara posizione di conflitto di interessi, a cui si aggiungeva peraltro la violazione della normativa anti riciclaggio. Proprio la gravità della condotta dell’uomo - per i giudici di secondo grado - avrebbe leso il rapporto fiduciario tra banca e dipendente e, dunque, rendeva legittimo il licenziamento per giusta causa.

Il dipendente, che ha sempre contesato la ricostruzione dell’accusa, ha dunque presentato ricorso in Cassazione, chiedendo che venisse dichiarato illegittimo il licenziamento.

Tra i punti sollevati il fatto che la corte territoriale avesse svolto una valutazione fondata «su elementi meramente indiziari, o semplici presunzioni, prive di valore probatorio». Ma per la Cassazione la questione è inammissibile, tanto più che la vicenda riguarda anche un’altra contestazione, ovvero quella riferita alla violazione delle norme anti riciclaggio. E i giudici romani hanno ritenuto non fondata nemmeno la censura riguardante la carenza di motivazione. Dunque ricorso respinto e ricorrente condannato a pagare le spese processuali, pari a 4000 euro.

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