Cassazione: no riconoscimento ai figli di due padri Schuster: «Sentenza errata»

Le coppie omosessuali che hanno avuto un figlio all’estero nato con la maternità surrogata non possono ottenere in Italia la trascrizione all’anagrafe dell’atto di figliazione del bambino, riconosciuta nel paese straniero. Lo ha deciso la Cassazione sottolineando che per le coppie omosessuali rimane aperta la strada dell’«adozione particolare». Il verdetto è «a tutela della gestante e dell’istituto dell’adozione».

La decisione è stata presa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 12193, pubblica oggi in cui viene spiegato che «non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico, il cosiddetto genitore d’intenzione».
La sentenza ha rigettato «la domanda di riconoscimento dell’efficacia del predetto provvedimento, riguardante due minori concepiti da uno dei componenti di una coppia omosessuale mediante il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, con la collaborazione di due donne, una delle quali aveva messo a disposizione gli ovociti, mentre l’altra aveva provveduto alla gestazione».

La Corte ha ritenuto che «il riconoscimento del rapporto di filiazione con l’altro componente della coppia si ponesse in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità, previsto dall’art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, ravvisando in tale disposizione un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione. In proposito, è stato chiarito che la compatibilità con l’ordine pubblico, richiesta ai fini del riconoscimento dagli artt. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995, dev’essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi hanno trovato attuazione nella legislazione ordinaria, nonchè dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza».

È stato tuttavia precisato che «i valori tutelati dal predetto divieto, ritenuti dal legislatore prevalenti sull’interesse del minore, non escludono la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983».

«Da una parte questa sentenza mette finalmente fine al dibattito, che ancora languiva in tali tribunali minorili, sull’utilizzabilità dell’art. 44 per le adozioni nelle coppie conviventi, anche dello stesso sesso. Dall’altra, il comunicato della Cassazione ‘neutralizzà la questione parificando il caso del secondo padre a quello della madre intenzionale, parlando genericamente di ‘genitore intenzionalè. Questo è senz’altro positivo, perchè dimostra che la difficoltà giuridica non dipendeva dal fatto che si trattasse di una coppia gay. Il problema, correttamente, è stato inquadrato prescindendo da sesso e orientamento sessuale». Così un primo commento dello studio legale Schuster di Trento sulla sentenza della Cassazione sul riconoscimento di figli di due padri.

«Rimane da capire se la sentenza decide anche il caso concreto dei due bambini di Trento, essendo state sollevate importanti questioni processuali. Occorrerà leggere la sentenza», afferma l’avvocato Alexander Schuster.
«Salvo contenuti della sentenza che innovino sugli effetti di tale tipo di adozione - sottolinea il legale - l’interesse dei minori non viene tutelato con un’adozione in casi particolari, che è un’adozione incompleta, non piena. Essa non pone il minore nella stessa posizione in cui si trova un figlio riconosciuto o trascritto. Per citare una discriminazione, i due gemelli non sarebbero fratelli rispetto al secondo padre, ma solo rispetto al padre genetico: fratelli per metà. Non hanno nonni rispetto al secondo genitore.  In tal caso, alla famiglia trentina sarebbe possibile ricorrere alla Corte europea per i diritti umani con alta probabilità di successo».

comments powered by Disqus