KJ2 uccisa, battaglia dal gip Animalisti: «Non archiviare»

di Flavia Pedrini

Finisce davanti al giudice l'uccisione dell'orsa KJ2, abbattuta dai forestali il 12 agosto 2017, alle pendici del Cornetto. Per il pm Marco Gallina, titolare dell'indagine, gli agenti intervenirono a fronte di «un pericolo concreto, non attuale ma serio e non controllabile con azioni alternative» ed agirono dunque per uno «stato di necessità», dopo che per giorni la squadra aveva tentato invano di catturare l'animale: da qui la richiesta di archiviazione dell'inchiesta.  

Una conclusione contestata però da undici associazioni animaliste, che si sono opposte: si tratta di Oipa Italia onlus, Lav onlus, Lipu onlus, Lac onlus, associazione Salviamo gli orsi della luna, associazione Gaia animali e ambiente, Leal, Enpa onlus, Wwf Italia ong onlus, Limav Italia e Lndc. Sarà dunque il gip Marco La Ganga, a fine mese, a dovere decidere se accogliere la richiesta della procura - e dunque archiviare il procedimento - o disporre nuovi accertamenti e riaprire l'istruttoria.  

La vicenda è nota e riguarda, come detto, l'abbattimento di KJ2, avvenuto nell'estate del 2017. All'indomani dell'uccisione, anche sulla base dei numerosi esposti presentati da associazioni animaliste e privati, la procura aveva aperto un'inchiesta a carico di ignoti: il reato ipotizzato era il 544bis del codice penale, ovvero uccisione di animali. Nell'indagine erano entrate anche le relazioni della Forestale, dalle quali emergeva la pericolosità del plantigrado, responsabile di due aggressioni ai danni dell'uomo: nel luglio 2017 era stato attaccato in località Predera, nei pressi di Terlago, il pensionato di Cadine, Angelo Metlicovec; ma KJ2 due anni prima aveva ferito nei boschi sopra Cadine anche Vladimir Molinari. Il plantigrado, inoltre, secondo i tecnici della Forestale, non mostrava alcuna paura dell'uomo e stazionava in modo permanente alle pendici delle Tre Cime del Bondone, in una zona battuta da molti escursionisti. Il 12 agosto, quando KJ2 venne avvistata, si trovava ad una distanza di circa 100 metri, circostanza che - come ricostruito - non consentiva di usare un dardo di sonnifero, tanto più che l'orso si trovava su un pendio ripido. Dunque, non era possibile narcotizzare l'orso e catturarlo. A quella distanza era solo possibile abbattere l'animale ritenuto pericoloso per l'uomo. Pertanto secondo la procura, quando i forestali decisero di sparare, in esecuzione di un'ordinanza della Provincia, non commisero il reato previsto dall'articolo 544 bis del codice penale, che punisce «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale».

Ma secondo il pm, in questo caso, gli agenti non agirono «senza necessità». Come ha evidenziato il pm nella sua richiesta, la Cassazione stabilisce che la scriminante dello stato di necessità in questo caso è più ampia ed è spendibile anche in assenza di attualità del pericolo. Inoltre ci sono norme che elencano una lunga serie di circostanze (dalle sperimentazione scientifica alla macellazione fino alle attività circensi) in cui non si applicano le norme a tutela degli animali previste dal codice penale.
La procura è dunque giunta alla conclusione che per la morte di KJ2 non sussista alcun reato ed ha chiesto l'archiviazione. Le associazioni animaliste si sono però opposte. Ora la decisione spetta al gip.

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