Assegno nucleo familiare anche con figlio all'estero

di Flavia Pedrini

I cittadini dell'Unione Europea hanno diritto a ricevere l'assegno per il nucleo familiare anche se i figli non risiedono in Italia. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'appello di Trento, sezione controversie di lavoro che - ribaltando la decisione del Tribunale di primo grado - hanno accolto il ricorso presentato da una lavoratrice straniera, che aveva impugnato il provvedimento con cui l'Inps aveva respinto la domanda.  

È una sentenza destinata a fare scuola - la prima riguardante un cittadino comunitario in Trentino - quella pronunciata dai magistrati trentini. Fissa un principio importante: i cittadini comunitari devono godere dello stesso trattamento degli italiani. «Trattandosi di diritto non del figlio bensì del nucleo familiare, allo stesso vanno applicati i medesimi principi e riconosciuti i medesimi diritti valevoli per i cittadini italiani», scrivono i giudici. Dunque, poiché agli italiani non è richiesta la convivenza con il lavoratore o la residenza in Italia, «in base al principio di parità», lo stesso trattamento va riconosciuto alla ricorrente.  

Al centro del contenzioso c'era il riconoscimento del diritto a percepire gli assegni al nucleo familiare, prestazione assistenziale erogata dall'Inps, ma anticipata dal datore di lavoro in busta paga, a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti. In questo caso la ricorrente, seguita dal patronato Inca Cgil del Trentino nella fase stragiudiziale e dall'avvocato Giovanni Guarini in sede di giudizio, aveva presentato domanda per il periodo dal 13 aprile 2010 al 17 gennaio 2015. L'Inps, però, aveva rigettato la richiesta, dal momento che il figlio minore della donna non viveva in Italia e non ritenendo provato se fosse cittadino Ue o straniero.  

Il diniego è stato impugnato. In primo grado il giudice Giorgio Flaim, oltre ad accogliere il rilievo dell'Inps in ordine alla prescrizione della domanda per il periodo da aprile 2010 a dicembre 2014, aveva comunque ritenuto infondata la domanda residuale: secondo il Tribunale, infatti, non era stata raggiunta la prova che il figlio della ricorrente fosse un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea. Sul punto la difesa della donna ha però dato battaglia in appello (per il periodo tra il 21 dicembre 2014 e il 17 gennaio 2015), ricordando che, in quanto cittadina dell'Unione Europea, regolarmente residente in Italia dove lavora, la donna aveva il diritto a percepire gli assegni al nucleo familiare, visto che il proprio figlio, anche egli peraltro cittadino dell'Unione, era minorenne.  

Di conseguenza l'Inps, secondo il legale, aveva posto in essere «una odiosa disparità di trattamento fondata sulla nazionalità e quindi una discriminazione». Tesi condivisa dai giudici che, ricordando quanto stabilito dalla direttiva europea, che riconosce il diritto alla parità di trattamento per i soggiornanti di lungo periodo (principio peraltro riconosciuto anche agli extracomunitari da due sentenze della Corte d'appello di Brescia), hanno accolto l'appello.

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