Cartelle in ritardo, Equitalia finisce ko Artigiano doveva pagare 44mila euro, debito estinto

di Flavia Pedrini

Quarantaquattromila euro. A tanto ammontava il debito previdenziale che un artigiano trentino aveva maturato nei confronti dell'Inps e dell'Inail (e pure verso il Comune di Trento) tra il 2000 e il 2003. Ma i due enti, come pure palazzo Thun, non incasseranno nemmeno un euro e quei soldi resteranno all'imprenditore: tutti i crediti portati dalle 8 cartelle esattoriali sono stati dichiarati estinti. Un «regalo» per cui il cittadino deve di fatto ringraziare Equitalia. 

Già, perché la società di riscossione, ha atteso praticamente dieci anni prima di notificare al contribuente la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca sui suoi beni qualora non avesse provveduto al pagamento. Troppo, secondo il giudice di Trento Roberto Beghini, che ha accolto il ricorso presentato dall'artigiano, il quale si opponeva all'esecuzione dei crediti proprio per sopravvenuta prescrizione. Equitalia, in sostanza, avrebbe dovuto notificare la cartella esattoriale per chiedere il pagamento dei contributi previdenziali entro cinque anni dal momento in cui il debito avrebbe dovuto essere versato a Inps e Inail. Trascorso questo termine senza che sia sopraggiunto un atto interruttivo - come un pignoramento o una diffida - la cartella esattoriale è dunque nulla. 

Ma veniamo ai fatti. Come ricostruito in sentenza tra l'agosto del 2000 e l'aprile 2004 all'artigiano sono state notificate 8 cartelle esattoriali: 4 dall'Inps (per la gestione previdenziale dei contributi), 3 dall'Inail (regolazioni di premio) e una pure del Comune di Trento nel dicembre 2011 (recupero spese e interessi sui fitti). Per anni, però, quella richiesta di pagamento rimane lettera morta. 

Il 29 ottobre 2012 Equitalia Nord notifica la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avvertendo l'artigiano che, in caso di mancato pagamento, avrebbe iscritto a ipoteca per un importo pari al doppio del debito, ovvero 88.545 euro. Circostanza che si è in effetti concretizzata nel dicembre 2012, quando su una quota dell'immobile del trentino è stata posta l'ipoteca per la somma indicata.

Nel frattempo, come riportato dallo stesso ricorrente, l'iscrizione ipotecaria è stata annullata. Sul punto, dunque, il Tribunale si è limitato a dichiarare cessata la materia del contendere. Restava però il nodo della prescrizione quinquennale. Termine contestato dai ricorrenti, che invece sostenevano fosse decennale, ritenendo che la cartella esattoriale non impugnata si potesse equiparare a una sentenza di condanna passata in giudicato. Tesi bocciata dal giudice, che invece evidenzia come una cartella esattoriale non impugnata sia formata unilateralmente dall'ente previdenziale e, dunque, non sottoposta al vaglio di un giudice. 

Da qui l'accoglimento della «eccezione di prescrizione quinquennale del credito previdenziale con riferimento a cartelle esattoriali notificate e non opposte. Solo l'accertamento giudiziale - si legge - può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale di un credito (in ipotesi più breve), e ciò, per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata». I debiti nei confronti di Inps ed Inail sono stati dunque dichiarati «prescritti, non essendovi stato - pacificamente - alcun atto interruttivo entro il periodo quinquennale che va dal 19 agosto 2000 al 14 aprile 2003 fino alla comunicazione preventiva del 29 ottobre 2012». Nel caso del credito vantato dal Comune, invece, pure la prescrizione decennale è stata superata. Il giudice ha invece respinto le domande riconvenzionali con le quali sia Inail che il Comune di Trento, hanno chiesto la condanna di Equitalia Nord spa al risarcimento del danno. Equitalia, invece, è stata condannata a pagare tutte le spese di giudizio al ricorrente, pari a 8mila euro.

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