Le funivie non pagano Ici «È trasporto pubblico»

Le funivie di Madonna di Campiglio e Pinzolo vincono la battaglia dell'Ici. L'odiata tassa sugli immobili la pagano pressoché tutti i cittadini proprietari di immobili, ma non le società che gestiscono impianti a fune. Lo ha stabilito la Commissione tributaria di primo grado di Trento che ha annullato una lunga serie di provvedimenti del Servizio catasto provinciale

di Sergio Damiani

palazzo sede Provincia piazza DanteLe funivie di Madonna di Campiglio e Pinzolo vincono la battaglia dell'Ici. L'odiata tassa sugli immobili la pagano pressoché tutti i cittadini proprietari di immobili, ma non le società che gestiscono impianti a fune. Lo ha stabilito la Commissione tributaria di primo grado di Trento che ha annullato una lunga serie di provvedimenti del Servizio catasto provinciale. L'ufficio di Tione aveva infatti riclassificato alcuni immobili che appartengono alla società Funivie di Madonna di Campiglio (difesa dall'avvocato Paolo Toniolatti) e alle Funivie di Pinzolo. Il passaggio dalla classe E1 («Stazioni per servizio di trasporto terrestri, marittimi e aerei») alla categoria D8 («Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale») per i  ricorrenti aveva un effetto pesante da un punto di vista fiscale: significava pagare l'Ici ma anche maggiori imposte sui redditi.
 
I giudici Giuseppe Serao (presidente), Maddalena Mottes (relatore) e Renzo Morizzo hanno accolto i due ricorsi annullando le riclassificazioni del catasto. La motivazione in diritto è complessa, ma anche controversa. Altra sezione della Commissione tributaria di primo grado di Trento su una questione analoga relativa ad uina diversa società funiviaria nei mesi scorsi aveva infatti respinto il ricorso confermando  i provvedimenti del Servizio catasto. È chiaro dunque che il contenzioso su un argomento che interessa da vicino tutte le società che gestiscono impianti a fune in Trentino e i Comuni su cui insistono i relativi immobili, proseguirà anche in secondo grado.
 
In sentenza i giudici sottolineano di aver preso una decisione meramente giuridica, con particolare riferimento alle norme provinciali in materia, a prescindere da valutazioni politiche sull'opportunità o meno di prevedere una fiscalità privilegiata per un settore nevralgico per l'economia trentina. «Dalla lettura sistematica delle norme - si legge - si evince che da un lato di deve avere riguardo all'attività di trasporto e dall'altra a tutto ciò che trasporto non è». La legge provinciale punta a distinguere gli immobili funzionali all'attività di trasporto pubblico dagli esercizi di tipo commerciale e che presentino autonomia funzionale e reddituale. Così per esempio tutti i locali della funivia possono beneficiare della classificazione "agevolata" E1 mentre qualora all'interno della stazione ci sia un bar o un negozio questi devono essere scorporati e riclassificati catastalmente.
 
Restava però un nodo giuridico da sciogliere: gli impianti di risalita destinati a portare sciatori ed escursionisti in quota possono essere considerati trasporto pubblico? Secondo i giudici tributari sì, anche perché l'attività è subordinata al rilascio di un'apposita commissione, le tariffe sono determinate sulla base di criteri generali approvati dalla Provincia, Provincia che procede ai collaudi tecnici e ha poi potere ispettivo nel corso dell'attività. Inoltre la sostanziale esenzione Ici degli impianti - sottolinea la commissione tributaria - non è un caso isolato visto che non pagano l'Iciap e godono, proprio perché si occupano di trasporto pubblico, di agevolazioni nell'acquisto del gasolio.
 
«Non si condivide - si legge in sentenza - la distinzione operata dal resistente ufficio e mutuata dalla giurisprudenza di merito (il riferimento è all'altra sentenza della Commissione di primo grado che ha invece respinto il ricorso degli impiantisti, ndr) secondo cui esisterebbero stazioni di trasporto a fune destinate ed utilizzate esclusivamente per privati motivi commerciali e reddituali e stazioni di trasporto a fune destinate ed utilizzate solo ed esclusivamente per pubblici motivi di utilità e interesse (ad esempio la funivia di Sardagna) in quanto non è la natura del profitto che deve portare a formulare una distinzione, ma il concetto di servizio pubblico». E così, almeno da un punto di vista catastale, Sardagna e Campiglio sono sullo stesso piano: non pagano l'Ici «le stazioni di partenza e di arrivo, i piloni le centraline, le biglietterie, i piazzali di accesso, i depositi». Pagano invece «il bar, il negozietto di souvenir, e le unità adibite ad attività collaterali».

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