Come si voterà alle provinciali

Come si voterà alle provinciali

di Gianfranco Postal

Si avvicinano le elezioni provinciali ed è tempo di elaborazione di programmi e di alleanze: dunque è anche tempo di iniziare a ricordare il significato e le regole di queste elezioni. È utile ricordare il quadro istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

La riforma del Titolo V (Parte seconda) della Costituzione nel 2001 (legge costituzionale 3/2001) ha modificato, tra l’altro, l’articolo 116 della Costituzione, riguardante le regioni a statuto speciale, con una nuova definizione della Regione Trentino Alto Adige, intesa come ente costituito dalle due Province autonome; quindi rovesciando la precedente impostazione del 1948, che prevedeva solo la Regione, lasciando allo Statuto specificare la struttura delle istituzioni di quel territorio.

Prima lo Statuto affermava che la Regione «comprendeva» le Province di Trento e di Bolzano ed anche che la legge elettorale fosse di competenza del Consiglio regionale, per cui i consiglieri regionali eletti nei rispettivi collegi ricoprivano contemporaneamente la carica di consigliere provinciale.

Oggi sono i consiglieri provinciali del Trentino e dell’Alto Adige, eletti in base alle rispettive leggi provinciali, a ricoprire contemporaneamente anche la carica di consigliere regionale.

Al contempo la legge costituzionale n. 2/2001, modificando tutti i cinque statuti speciali, ha conferito ai medesimi enti una nuova importantissima potestà legislativa in materia di forma di governo e di disciplina delle elezione dei loro organi. Per il Trentino Alto Adige questa nuova potestà legislativa è stata conferita ai due Consigli provinciali, anziché a quello regionale, proprio come effetto della nuova definizione della Regione recata dalla riforma costituzionale, ora ricordata. È stata però prevista la contemporaneità delle elezioni dei due Consigli, per cui la data delle elezioni deve essere previamente concordata tra le due Province.

Alle popolazioni ladine, sia di Trento che di Bolzano, è assicurata, seppure con formule diverse, la rappresentanza nei rispettivi Consigli. Per entrambe le Province lo Statuto affida alla legge il compito di promuovere la parità dei sessi per l’accesso alle elezioni, cioè per le candidature. Sulla base di queste modifiche costituzionali e dello Statuto del 2001 sono state approvate due diverse leggi provinciali, che hanno registrato una profonda differenziazione tra Trento e Bolzano.

Il Consiglio provinciale di Trento ha approvato la legge 5 marzo 2003, n. 2, prevedendo l’elezione diretta, a suffragio universale, del Presidente della Provincia e del Consiglio, ed un sistema di elezione dei consiglieri di tipo proporzionale, con alcuni correttivi di grande rilevanza, che consentono, al termine del procedimento elettorale, di avere comunque un presidente eletto, con una maggioranza di seggi in Consiglio provinciale.

Il sistema elettorale è incentrato sulle candidature alla carica di presidente. Ogni candidato presidente è collegato ad una lista di candidati consiglieri o a più liste, che in tal caso formano un gruppo (coalizione). La legge (art. 72) prevede l’assegnazione dei seggi sulla base di un sistema di tipo proporzionale, cioè numero di seggi proporzionato al numero di voti validi espressi, ma con alcuni correttivi. È eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto più voti di tutti gli altri candidati alla carica, qualunque sia, in sostanza, la percentuale di voti ottenuta.

Un correttivo al metodo proporzionale è quello che assicura comunque la maggioranza dei seggi (18 su 35), compreso quello del presidente, alla lista o al gruppo di liste (coalizione) collegata al candidato alla carica di presidente della Provincia più votato, e quindi eletto.

Un altro importante correttivo è dato dalla previsione che, nel caso i voti ottenuti dalla lista o gruppo di liste collegate al candidato presidente vincitore superino il 40% del totale dei voti validi, alla medesima lista o gruppo sono assegnati almeno 21 seggi, anche se il metodo proporzionale assegnerebbe a loro un numero inferiore. Sono previsti anche correttivi volti ad assicurare la rappresentanza «minima» di seggi alle liste che hanno ottenuto meno voti e che quindi formeranno le «minoranze». Infatti, si prevede che alla lista o gruppo di liste collegate al Presidente eletto non possano essere assegnati più di 24 seggi, anche nel caso abbiano ottenuto un numero di voti che, in base al sistema proporzionale, conferirebbero più seggi. All’interno dei gruppi di liste (coalizioni) che si sono presentati al voto popolare, sia vincenti che non, i seggi sono ripartiti tra le liste stesse secondo il metodo proporzionale.

I componenti della Giunta, ivi compreso il vice presidente, sono nominati dal Presidente eletto, che li sceglie tra i consiglieri, salvo uno, che può essere scelto tra i cittadini, purché avente i requisiti per essere eletto consigliere e non sia incompatibile con la carica.

Il Consiglio provinciale di Bolzano ha adottato la Legge provinciale 14 del 2017, che prevede un sistema elettorale proporzionale e l’elezione indiretta, cioè da parte del Consiglio, sia del Presidente della Provincia che della Giunta provinciale, mantenendo quindi l’impostazione della legge elettorale regionale vigente prima del 2003. Questa impostazione tiene conto dei vincoli previsti, per l’Alto Adige, dallo Statuto. Primo fra tutti l’obbligo di adottare un sistema proporzionale, soprattutto al fine di assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi linguistici.

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