Piccolo corso di diritto condominiale/16: la destinazione del bene comune

di Carlo Callin Tambosi

La destinazione del bene comune

L’articolo 1102 del codice civile dice che il condomino nel fare uso del bene deve rispettare la sua destinazione. E’ interessante aprire il vocabolario quando parliamo di destinazione e trovare, in riferimento alla collegata parola funzione, questa definizione: attività svolta temporaneamente o abitualmente diretta ad un certo fine per lo più considerata in un determinato ambito sociale o burocratico; esercitare una funzione di comando, esercitare una funzione ispettiva o di sorveglianza e via dicendo.

Ma cosa interessa, si potrà chiedere, questa definizione ragionando sulla destinazione dei beni in condominio?

A mio modo di vedere interessa perché sottolinea che la cosiddetta funzione di un bene è spesso legata ad un preciso contesto sociale e culturale e non ha quelle caratteristiche intrinseche che spesso vogliamo attribuirvi. Cerco di spiegarmi con un esempio: abbiamo visto parlando del cortile condominiale che la funzione di parcheggio è considerata normale se le caratteristiche del cortile la rendono possibile. In astratto esistono poche funzioni di un bene come quella di destinarlo a parcheggio che privano completamente il bene di qualsiasi altra possibilità di uso.

In un cortile pieno di automobili i bambini non possono giocare. In un cortile pieno di automobili non si possono mettere alcune panchine per godersi una mattina di sole. In un cortile pieno di automobili l’unica cosa che si può fare è parcheggiare la macchina e riprenderla quando si vuole uscire. Quando ragioniamo sulla destinazione del bene entrano quindi in gioco valutazioni di tipo culturale, imposte dalla visione della maggioranza dei consociati, imposte dai modi in cui si è evoluta la nostra vita. Proseguendo con l’esempio che ho iniziato in un condominio di oggi dove le macchine parcheggiano in cortile sicuramente è visto di cattivo occhio, e verrebbe vietato, che i bambini giochino a palla. E in effetti i nostri figli hanno smesso di farlo nel cortile del condominio mentre tutte le persone della mia generazione che oggi hanno più di cinquanta anni hanno passato intere estati a farlo senza che nessuno dicesse a loro nulla.

I beni non hanno quindi dentro di loro iscritta una funzione, ma la funzione gliela diamo noi meglio la funzione gliela dà sostanzialmente la società con le sue visioni, le sue gerarchie di valori e, anche, con i suoi pregiudizi.

Detto questo, va aggiunto, molto spesso i beni in condominio hanno funzioni principali e funzioni per così dire secondarie. Mi spiego, anche qui, con un esempio. Il muro comune ha come prima funzione quella di circoscrivere lo spazio del condominio, di proteggere le unità immobiliari dagli agenti atmosferici e pure quella di sostenere lo stesso edificio. Questa è sicuramente la sua funzione principale. Poi vi sono delle funzioni secondarie che il muro rende ai condomini. Può accogliere nel suo interno gli impianti comuni, ma anche gli impianti privati dei condomini, può servire per aprire nuove porte o nuove finestre al servizio delle singole unità immobiliari, ancora: rende al condominio un servizio fondamentale in termini di connotazione architettonica dell’edificio.

I condomini di questo muro possono fare quindi tutte le utilizzazioni che sono considerate, secondo i precedenti dei Giudici, destinazioni ammesse del bene comune muro. Ne ho citata una: quella di fare uno scasso per far transitare un tubo del gas o un impianto elettrico. Ma non possono pregiudicare la sua estetica o incidere sui suoi elementi strutturali. Idem si può dire del cortile comune che ha varie funzioni la prima quella di dare aria e luce agli appartamenti, la seconda quella di consentire l’accesso alla casa, la terza quella di parcheggiare vi un’automobile e via dicendo.

Relativamente a tutti i beni comuni quindi troviamo nelle sentenze un vero e proprio archivio di destinazioni ammesse e di destinazioni vietate. Ma tutte queste valutazioni di ammissioni o di divieto corrispondono sostanzialmente a dei canoni sociali accettati in ordine all’uso della casa da parte dei condomini. Tali valutazioni esprimono a volte pregiudizi, come quella che ci porterebbe a vietare che i bambini giocano a pallone dove sono parcheggiate le macchine, ma a volte sono mosse anche da ragioni di tipo ideale, ad esempio quelle che vedono favorire in maniera importante utilizzi tesi ad eliminare barriere architettoniche, a realizzare un nuovo impianto di comunicazione di dati o dei pannelli fotovoltaici.

Ancora una volta il condominio è nient’altro che lo specchio della società. Quando si dice liti condominiali si vuole fare spesso espressione dei sentimenti più cupi e gretti che l’uomo sia in grado di esprimere verso il prossimo.

In realtà il condominio non è nient’altro che uno dei primi piccoli laboratori di relazioni sociali sui quali interferiscono le nostre idee sulla vita e sul mondo e verso il quale convergono anche, certo, i nostri pregiudizi e pure le nostre saccenterie.

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