Il rifacimento del piazzale sopra le autorimesse

Il rifacimento del piazzale sopra le autorimesse

di Carlo Callin Tambosi

Il tema è da sempre oggetto di contese.
Quando deve essere rifatto il piazzale condominiale che sia anche copertura della sottostante autorimessa come vanno ripartite le spese?

Negli anni i giudici hanno dettato regole diverse.
In tempo passato la maggioranza delle sentenze diceva che si deve applicare l'articolo 1126 del Codice Civile che disciplina il lastrico solare di uso esclusivo suddividendo le spese per il suo rifacimento tra chi lo usa, che deve pagare un terzo, e chi ne è coperto, che deve pagare i due terzi.
Lo scorso 29 novembre la cassazione ha depositato una nuova sentenza che si allinea invece all'orientamento oggi prevalente. Vediamolo.
Al rifacimento del piazzale che abbia anche funzione di copertura delle sottostanti autorimesse non si applica l'articolo 1126 del Codice Civile ma, per analogia, l'articolo 1125 che disciplina il rifacimento del solaio.
L'applicazione di questa norma in luogo dell'art. 1126 c.c. determina due effetti:
1) una modificazione nel rapporto di quote; secondo l'articolo 1125 devono essere ripartite a metà tra chi sta sopra e chi sta sotto;
2) per quanto riguarda però la semplice pavimentazione del piazzale questa compete compete in termini di spesa esclusivamente ai proprietari del piazzale in analogia a quanto previsto dall'art. 1125 c.c. secondo il quale quando si deve rifare il solaio il pavimento deve poi essere posato a spese solo del proprietario del piano di sopra.
Vi è quindi una seconda differenza importante rispetto alla possibilità di applicare l'articolo 1126: quando si rifà una terrazza di copertura anche la pavimentazione è tra gli elementi la cui spesa va divisa un terzo due terzi.
 
Cass. Civ. 29 novembre 2018
"qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'articolo 1126 Codice Civile ma si deve invece procedere ad un applicazione analogica dell'articolo 1125 codice civile il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi ha l'uso esclusivo della stessa (...) verificandosi un'applicazione particolare del principio dettato dall' articolo 1123 secondo comma codice civile " 
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