Tutela dei crediti del condominio, nuovo strumento

Tutela dei crediti del condominio, nuovo strumento

di Carlo Callin Tambosi

La riforma del condominio, nel 2012, ha modificato il terzo comma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile. La precedente formulazione consentiva all'amministratore, ove il regolamento lo prevedesse, di sospendere al condomino moroso l'utilizzo dei servizi comuni che suscettibili di godimento separato.

L'attuale norma dice: in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
In ordine alla facoltà concessa all'amministratore di sospendere i servizi è interessante confrontare due diverse pronunce emesse, dopo l'entrata in vigore della nuova norma, dal Tribunale di Bologna in primo grado cautelare e nel successivo grado di reclamo.
Si trattava di un ricorso d'urgenza a mezzo del quale il condominio ha chiesto al tribunale l'autorizzazione alla sospensione dei servizi centralizzati di riscaldamento e acqua e al distacco dell'antenna televisiva condominiale nei confronti di un condomino moroso nel pagamento delle spese. 
 
Il Tribunale, in primo grado, ha negato al condominio l'autorizzazione al distacco di acqua e riscaldamento stabilendo che il servizio di riscaldamento e quello di acqua sono servizi essenziali la cui erogazione è necessaria anche a tutela della salute delle persone che abitano il condominio. Il giudice ha quindi ha consentito esclusivamente la sospensione della fruizione del servizio di utilizzo della antenna televisiva.
Il condominio, non contento della decisione, ha proposto reclamo, sempre presso il Tribunale di Bologna che ha deciso nuovamente la questione dopo averla affrontata mezzo di un collegio di composto da tre giudici.
Il Tribunale del reclamo ha deciso in modo radicalmente diverso, affrontando diffusamente la problematica relativa alla dedotta essenzialità dei servizi di cui si discute e della pretesa conseguente di considerarli non disponibili dal condominio e non suscettibili di interruzione. 
 
Il Tribunale di Bologna ha rilevato che neppure il fornitore del servizio è tenuto a effettuare la fornitura del gas quando l'utente non paga. Ancora: che la legge garantisce all'utente che non paghi unicamente la fornitura del il servizio di acqua corrente, ma mai la fornitura di energia, sotto forma di energia elettrica o di gas. Chi non paga si vede interrotta la fornitura.
Fatta questa premessa i giudici hanno quindi concluso che il condominio ben può sospendere anche il servizio di riscaldamento al condomino moroso: non è giusto che i condomini in regola con le spese debbano scegliere se non pagare la quota di cui il condomino è moroso e vedersi interrotto il servizio dall'ente fornitore o continuare a pagare per sempre il servizio anche a vantaggio di colui che non ne sopporta i costi. Il Tribunale di Bologna ha quindi riformato la precedente ordinanza e ha stabilito che il condominio aveva il diritto di interrompere il servizio di riscaldamento al condomino moroso. 
 
Numerosi sono stati gli interventi giurisprudenziali su questo tema soprattutto dopo che la riforma ha abolito l'indispensabilità di una previsione regolamentare autorizzativa.
Gli interventi giurisprudenziali si sono divisi: tra interventi che hanno cercato di limitare dalle facoltà dell'amministratore e pronunce che invece ne riconoscono la piena legittimità anche quando l'interruzione ha per oggetto servizi che possano considerarsi essenziali. Inutile dire che gli argomenti contenuti nella la pronuncia del Tribunale di Bologna in sede di reclamo pubblicata lo scorso 3 Aprile 2018 costituiscono un importante nuovo fronte di tutela del credito condominiale nei confronti dei condomini morosi: questi, ove tale orientamento venga confermato, devono temere non solo il decreto ingiuntivo ma pure la sospensione dei servizi condominiali.
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